Si sono concluse verso le ore 12,00 con un grande successo le due giornate d'incontro del comitato "rom sinti insieme" del 17 - 18 maggio 2008, un importante incontro per stabilire e costituire una federazione fra le Associazioni di Sinti e Rom, Italiani e Stranieri presenti su tutto territorio Italiano.
Con un voto unanime e segreto, di tutti i presenti hanno portato alla Presidenza della Federazione "Rom e Sinti Insieme"
Nazzareno Guarnieri,
Presidente.
Gabrielli Radames e Demir Mustafà...
Vice Presidenti.
Graziano Gabriele...
Segretario,
Vojkan Jovanovic...
Tesoriere,
Eva Rizzin, Dijana Pavlovic, Davide Casadio,
Eva Rizzin, Dijana Pavlovic, Davide Casadio,
Vladimiro Torre...
Consiglieri.
Consiglieri.
...
Coordinatore del consiglio nazionale
Yuri Del Bar.
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Colleggio probiviri
Colleggio probiviri
Presidente
Marco Brazzoduro,
Marco Brazzoduro,
consiglieri.
Mirco Gabrieli, Prina Enrico, Suffer Sergio
Loris Levak
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Colleggio dei sindaci revisori
Loris Levak
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Colleggio dei sindaci revisori
Presidente
Zoran Lapov
Consiglieri.
Giorgio Bezzechi, Ernesto Grandini, Etem Dzevat
Elvis Ferrari.
Elvis Ferrari.
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Preambolo allo Statuto
L'Europa ospita numerose culture differenti che tutte, ivi comprese quelle minoritarie, concorrono alla sua diversità culturale. Le minoranze Rom e Sinte occupano un posto particolare fra le minoranze e costituiscono una vera minoranza europea.In seguito all'allargamento dell’Unione Europea ai nuovi Stati membri la presenza dei Rom e Sinti vi è considerevolmente cresciuta.
Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei loro diritti in quanto membri di una minoranza dovrebbe configurarsi quale il punto di partenza per il miglioramento delle condizioni sociali, culturalifigurarsi qualeritorio nazionale italiano, politiche ed economiche dei Rom e Sinti italiani, e dei Rom immigrati, attualmente presenti sul territorio nazionale italiano.
È importante garantire alle minoranze Rom e Sinte il godimento dei diritti e delle libertà definiti nell'articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, perché ciò permette loro di far valere i propri diritti.Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
considerato che uno dei mezzi per realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
desiderando che la Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993 abbia un seguito;
considerato che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica e alla pace del continente;
considerato che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente a una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;
considerato che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;
considerato che lo sviluppo di un'Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati, ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettosa e della costituzione e dell'integrità territoriale di ogni Stato; considerato gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché dei documenti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;
vista la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e i suoi Protocolli;
vista la convenzione-quadro del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 10 Novembre 1994 per la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime;
vista la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie;
visto l’articolo 6 della Costituzione Italiana
vista la Raccomandazione n. 1557 del 25 Aprile 2002 adottata da l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
vista la risoluzione del Consiglio d’Europa del 28 Aprile 2005;
riconoscendo che per porre rimedio alla posizione svantaggiata dei Rom e dei Sinti e per il pieno godimento dei diritti occorre garantire un ruolo attivo e propositivo ai Rom e ai Sinti a tutti i livelli;
riconoscendo che la partecipazione diretta di Rom e Sinti a tutti i livelli della vita sociale, culturale e politica deve costituire una priorità delle politiche nazionali condotte in favore di queste minoranze;
determinati a costituire in Italia un organismo rappresentativo a livello nazionale ed europeo delle diverse organizzazioni Rom e Sinte
determinati a sostenere nella programmazione politica e nella strategia organizzativa le organizzazioni Rom e Sinte ed incrementare la loro costituzione per una reale partecipazione diretta si approva il seguente Statuto della Federazione "Rom e Sinti Insieme"
L'Europa ospita numerose culture differenti che tutte, ivi comprese quelle minoritarie, concorrono alla sua diversità culturale. Le minoranze Rom e Sinte occupano un posto particolare fra le minoranze e costituiscono una vera minoranza europea.In seguito all'allargamento dell’Unione Europea ai nuovi Stati membri la presenza dei Rom e Sinti vi è considerevolmente cresciuta.
Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei loro diritti in quanto membri di una minoranza dovrebbe configurarsi quale il punto di partenza per il miglioramento delle condizioni sociali, culturalifigurarsi qualeritorio nazionale italiano, politiche ed economiche dei Rom e Sinti italiani, e dei Rom immigrati, attualmente presenti sul territorio nazionale italiano.
È importante garantire alle minoranze Rom e Sinte il godimento dei diritti e delle libertà definiti nell'articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, perché ciò permette loro di far valere i propri diritti.Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
considerato che uno dei mezzi per realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
desiderando che la Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993 abbia un seguito;
considerato che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica e alla pace del continente;
considerato che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente a una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;
considerato che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;
considerato che lo sviluppo di un'Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati, ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettosa e della costituzione e dell'integrità territoriale di ogni Stato; considerato gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché dei documenti della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;
vista la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali e i suoi Protocolli;
vista la convenzione-quadro del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 10 Novembre 1994 per la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime;
vista la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie;
visto l’articolo 6 della Costituzione Italiana
vista la Raccomandazione n. 1557 del 25 Aprile 2002 adottata da l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
vista la risoluzione del Consiglio d’Europa del 28 Aprile 2005;
riconoscendo che per porre rimedio alla posizione svantaggiata dei Rom e dei Sinti e per il pieno godimento dei diritti occorre garantire un ruolo attivo e propositivo ai Rom e ai Sinti a tutti i livelli;
riconoscendo che la partecipazione diretta di Rom e Sinti a tutti i livelli della vita sociale, culturale e politica deve costituire una priorità delle politiche nazionali condotte in favore di queste minoranze;
determinati a costituire in Italia un organismo rappresentativo a livello nazionale ed europeo delle diverse organizzazioni Rom e Sinte
determinati a sostenere nella programmazione politica e nella strategia organizzativa le organizzazioni Rom e Sinte ed incrementare la loro costituzione per una reale partecipazione diretta si approva il seguente Statuto della Federazione "Rom e Sinti Insieme"
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STATUTO
Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita una Federazione denominata “Federazione Rom e Sinti Insieme” composta da associazioni, Cooperative e persone fisiche, di seguito denominata Federazione.
La Federazione ha la propria sede legale a Roma in via Fanfulla da Lodi n. 5 cap. 00176 Roma. Possono essere istituite nel territorio nazionale sedi distaccate ed uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio Nazionale.
Articolo 2 - Finalità e scopi
a) La Federazione è una organizzazione democratica, si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu, opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione di tali diritti. La Federazione assume come metodo di lavoro la partecipazione attiva e propositiva di Rom e Sinti italiani e Rom immigrati a tutti i livelli.
Nel presente statuto, la definizione ‘Rom e Sinti’ comprende tutti gli appartenenti alle comunità Rom e Sinte italiane e alle comunità Rom immigrate.
b) La Federazione è un'associazione nazionale ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n.266/81 e della Legge delle Associazioni di Promozione sociale N.383/2000, autonoma e pluralista. E’ soggetto attivo all’interno del sistema di terzo settore italiano e internazionale, si configura come rete integrata al fine di promuovere il rispetto dell'identità culturale, linguistica e religiosa.
c) La Federazione promuove la partecipazione, valorizza il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, sostiene il ruolo dell'associazionismo e del terzo settore.
d) La Federazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interagendo con tutti gli altri soggetti della società.
e) La Federazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
f ) In caso di scioglimento la Federazione devolverà il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con affini finalità a favore delle minoranze Rom e Sinte.
g) La Federazione riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti.
E’ costituita una Federazione denominata “Federazione Rom e Sinti Insieme” composta da associazioni, Cooperative e persone fisiche, di seguito denominata Federazione.
La Federazione ha la propria sede legale a Roma in via Fanfulla da Lodi n. 5 cap. 00176 Roma. Possono essere istituite nel territorio nazionale sedi distaccate ed uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio Nazionale.
Articolo 2 - Finalità e scopi
a) La Federazione è una organizzazione democratica, si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo dell'Onu, opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione di tali diritti. La Federazione assume come metodo di lavoro la partecipazione attiva e propositiva di Rom e Sinti italiani e Rom immigrati a tutti i livelli.
Nel presente statuto, la definizione ‘Rom e Sinti’ comprende tutti gli appartenenti alle comunità Rom e Sinte italiane e alle comunità Rom immigrate.
b) La Federazione è un'associazione nazionale ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n.266/81 e della Legge delle Associazioni di Promozione sociale N.383/2000, autonoma e pluralista. E’ soggetto attivo all’interno del sistema di terzo settore italiano e internazionale, si configura come rete integrata al fine di promuovere il rispetto dell'identità culturale, linguistica e religiosa.
c) La Federazione promuove la partecipazione, valorizza il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, sostiene il ruolo dell'associazionismo e del terzo settore.
d) La Federazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interagendo con tutti gli altri soggetti della società.
e) La Federazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
f ) In caso di scioglimento la Federazione devolverà il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con affini finalità a favore delle minoranze Rom e Sinte.
g) La Federazione riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti.
h) La Federazione si propone di valorizzare ogni iniziativa finalizzata a promuovere le culture delle minoranze etniche Rom e Sinte privilengiando gli obbiettivi seguenti:
1. la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi appropriati;
2. la promozione del volontariato inteso: come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza sociale, come strumento e pratica di costruzione delle relazioni e della politica associativa di cooperazione internazionale.
3. la tutela dei diritti dei minori come elemento principale al sostegno alla loro soggettività,;
4. La promozione del dialogo e della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose; la tutela delle diversità linguistiche e favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita.
5. Lo sviluppo di azioni di prevenzione e di lotta ad ogni forma di esclusione, razzismo, xenofobia, discriminazione, intolleranza, disagio, ghettizzazione e emarginazione.
6. la promozione di una società aperta e interculturale;
7. l'impegno per l'affermazione di una cultura della pace e della ricerca della soluzione non violenta di ogni forma di conflitto;
8. l'affermazione della cultura della legalità e il contrasto agli abusi di potere;
9. l'impegno per la giustizia sociale e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
10. la costruzione di relazioni e reti internazionali per l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli, attraverso la realizzazione di programmi di scambio internazionale, iniziative e progetti di cooperazione internazionale, campagne e progetti di educazione allo sviluppo.
1. la crescita delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi appropriati;
2. la promozione del volontariato inteso: come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza sociale, come strumento e pratica di costruzione delle relazioni e della politica associativa di cooperazione internazionale.
3. la tutela dei diritti dei minori come elemento principale al sostegno alla loro soggettività,;
4. La promozione del dialogo e della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose; la tutela delle diversità linguistiche e favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita.
5. Lo sviluppo di azioni di prevenzione e di lotta ad ogni forma di esclusione, razzismo, xenofobia, discriminazione, intolleranza, disagio, ghettizzazione e emarginazione.
6. la promozione di una società aperta e interculturale;
7. l'impegno per l'affermazione di una cultura della pace e della ricerca della soluzione non violenta di ogni forma di conflitto;
8. l'affermazione della cultura della legalità e il contrasto agli abusi di potere;
9. l'impegno per la giustizia sociale e l'affermazione dei diritti umani in ogni luogo;
10. la costruzione di relazioni e reti internazionali per l'affermazione di una società globale dei diritti dei popoli, attraverso la realizzazione di programmi di scambio internazionale, iniziative e progetti di cooperazione internazionale, campagne e progetti di educazione allo sviluppo.
i) In generale sono settori di intervento della Federazione tutti gli ambiti in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare contro ogni forma di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo e xenofobia, di emarginazione, di esclusione sociale,
l) Sono inoltre attività di rilievo della Fedeazione:
A. l'individuazione di luoghi e spazi associativi che possano favorire
l'autorganizzazione di coloro che vogliono sviluppare politiche di stimolo verso gli enti e le istituzioni;
B. la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale e lavorativo, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio.
C. gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
D. la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
E. le attività educative e formative anche a carattere professionale.
F. La tutela e la promozione dei lavori tradizionali e di quelli del mercato odierno per una completa autonomia delle popolazioni Sinte e Rom
G. Le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
H. Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
I. L'organizzazione e la gestione di servizi e/o strutture ricettive, ricreative e culturali;
J. La promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
K. La tutela e la promozione della lingua ròmanes come elemento dell'identità rom e sinta.
Articolo 3 – Associati alla Federazione
Possono aderire alla Federazione, associazioni di volontariato, cooperative e tutti coloro che condividono ed accettano le norme dello Statuto nelle sue varie articolazioni attraverso una domanda di adesione al Consiglio Nazionale che delibera nel merito. Ognuno degli aderenti alla Federazione ha diritto al certificato di adesione e alla tessera nazionale.
Nel termine di novanta giorni il Presidente Nazionale comunica al richiedente l’adesione la delibera del consiglio nazionale e invita le associazioni e le cooperative ad inviare i dati anagrafici del proprio delegato.La Federazione, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce coordinamenti tematici anche a carattere permanente, e promuove reti e gruppi di lavoro.
C. gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
D. la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
E. le attività educative e formative anche a carattere professionale.
F. La tutela e la promozione dei lavori tradizionali e di quelli del mercato odierno per una completa autonomia delle popolazioni Sinte e Rom
G. Le attività di informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado;
H. Le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
I. L'organizzazione e la gestione di servizi e/o strutture ricettive, ricreative e culturali;
J. La promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo.
K. La tutela e la promozione della lingua ròmanes come elemento dell'identità rom e sinta.
Articolo 3 – Associati alla Federazione
Possono aderire alla Federazione, associazioni di volontariato, cooperative e tutti coloro che condividono ed accettano le norme dello Statuto nelle sue varie articolazioni attraverso una domanda di adesione al Consiglio Nazionale che delibera nel merito. Ognuno degli aderenti alla Federazione ha diritto al certificato di adesione e alla tessera nazionale.
Nel termine di novanta giorni il Presidente Nazionale comunica al richiedente l’adesione la delibera del consiglio nazionale e invita le associazioni e le cooperative ad inviare i dati anagrafici del proprio delegato.La Federazione, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce coordinamenti tematici anche a carattere permanente, e promuove reti e gruppi di lavoro.
Articolo 4 Obblighi associativi
Le associazioni e le cooperative aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica della Federazione. La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico della Federazione;
Articolo 5 Diritti degli associati
1)
Le associazioni e le cooperative aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica della Federazione. La loro adesione é subordinata all'esistenza nel proprio Statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico della Federazione;
Articolo 5 Diritti degli associati
1)
Gli associati alla Federazione hanno diritto a:
a) concorrere all'elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dalla Federazione;
b) approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario;
c) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo della Federazione:
d) essere eletti negli stessi.
2)
a) concorrere all'elaborazione del programma e a partecipare alle attività promosse dalla Federazione;
b) approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario;
c) eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo della Federazione:
d) essere eletti negli stessi.
2)
Gli associati sono tenuti a:
1 osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
2 versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
3 rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia della Federazione.
1 osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
2 versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
3 rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia della Federazione.
3)
La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico della Federazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Salvo diritto di recesso, la decadenza di associazioni aderenti avviene:
· in caso di scioglimento dell'associazione;
· per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
· per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
· in caso di scioglimento dell'associazione;
· per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
· per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Articolo 6 Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:
Organo di indirizzo
Il Congresso
Organo deliberante
Il Consiglio nazionale
Il Coordiantore del Consiglio Nazionale
Organi esecutivi
Il Comitato Esecutivo
Il Presidente
Organo di controllo
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Organo di garanzia
Il Collegio dei Probiviri
Articolo 7 Congresso
Il Congresso si svolge di norma una volta l’anno, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale. Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria più volte in uno stesso anno, in tal caso esso viene svolto entro due mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso è un organo di indirizzo e di trasparenza delle attività della Federazione e possono partecipare tutti i soci delle associazioni ed i singoli cittadini aderenti alla Federazione.
Il Congresso può votare mozioni di indirizzo presentate da almeno 1/3 (un terzo) delle associazioni aderenti.
Il Consiglio nazionale
Il Coordiantore del Consiglio Nazionale
Organi esecutivi
Il Comitato Esecutivo
Il Presidente
Organo di controllo
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Organo di garanzia
Il Collegio dei Probiviri
Articolo 7 Congresso
Il Congresso si svolge di norma una volta l’anno, nelle forme stabilite dal Consiglio Nazionale. Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria più volte in uno stesso anno, in tal caso esso viene svolto entro due mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale; in ogni caso è il Consiglio Nazionale a stabilirne le norme di svolgimento.
Il Congresso è un organo di indirizzo e di trasparenza delle attività della Federazione e possono partecipare tutti i soci delle associazioni ed i singoli cittadini aderenti alla Federazione.
Il Congresso può votare mozioni di indirizzo presentate da almeno 1/3 (un terzo) delle associazioni aderenti.
Articoli 8 Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante della Federazione ed ha il compito di:
Discutere ed approvare il programma generale della Federazione;
Discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
Eleggere il Comitato esecutivo;
Eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
Eleggere il Collegio dei probiviri;
Eleggere il Collegio dei probiviri;
Eleggere il Presidente Nazionale;
Il Consiglio nazionale è composto da un delegato di ciascuna associazione aderente.
Esso ha il compito di:
· Mettere in atto gli indirizzi congressuali;
· Discutere e approvare il programma annuale di attività;
· Discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario;
Esso ha il compito di:
· Mettere in atto gli indirizzi congressuali;
· Discutere e approvare il programma annuale di attività;
· Discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il rendiconto economico e finanziario;
· Promuovere lo sviluppo di associazioni nelle aree critiche,
· Definire la quota sociale annuale;
· Convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme;
· Deliberare, su proposta degli organi di controllo o di garanzia, i relativi provvedimenti;
· Su proposta della Presidenza Nazionale istituisce i coordinamenti tematici e ne definisce i criteri di composizione.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti tra gli aderenti non appartenenti alle associazioni nella misura non superiore a 4 unità.
Il Consiglio Nazionale delibera sulla richiesta di adesione di associazioni, cooperative e di cittadini alla prima riunione successiva alla data di arrivo della richiesta.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno;
· Definire la quota sociale annuale;
· Convocare il congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme;
· Deliberare, su proposta degli organi di controllo o di garanzia, i relativi provvedimenti;
· Su proposta della Presidenza Nazionale istituisce i coordinamenti tematici e ne definisce i criteri di composizione.
Il Consiglio Nazionale può cooptare nuovi componenti tra gli aderenti non appartenenti alle associazioni nella misura non superiore a 4 unità.
Il Consiglio Nazionale delibera sulla richiesta di adesione di associazioni, cooperative e di cittadini alla prima riunione successiva alla data di arrivo della richiesta.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno quattro volte l'anno;
può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale.
Il Consiglio Nazionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente Nazionale.
In questo caso ed in caso di dimissioni del Presidente nazionale si elegge un nuovo presidente nazionale ed un nuovo Comitato Esecutivo e successivamente si convoca il Congresso Straordinario che dovrà svolgersi entro due mesi dall'atto di sfiducia o delle dimissioni.
Il Consiglio nazionale delibera la costituzione di dipartimenti con incarichi specifici tematici.
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto.
Articolo 9
Il Coordiantore del Consiglio Nazionale
Dirige i lavori del Consiglio Nazionale garantendone la regolarità, la trasparenza, la correttezza democratica e far rispettare il regolamento della Federazione.
Articolo 10 Il Presidente
a) Il Presidente è il legale rappresentate della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, con poteri di firma per tutte le operazioni necessarie al funzionamento della Federazione.
Il Consiglio nazionale delibera la costituzione di dipartimenti con incarichi specifici tematici.
L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto.
Articolo 9
Il Coordiantore del Consiglio Nazionale
Dirige i lavori del Consiglio Nazionale garantendone la regolarità, la trasparenza, la correttezza democratica e far rispettare il regolamento della Federazione.
Articolo 10 Il Presidente
a) Il Presidente è il legale rappresentate della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio, con poteri di firma per tutte le operazioni necessarie al funzionamento della Federazione.
Il presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale e dura in carica anni tre.
b) Il Presidente assicura il governo della Federazione.
Presenta al Consiglio Nazionale la proposta di documento economico di previsione e il rendiconto economico finanziario, con una relazione illustrativa. c) Propone al Consiglio Nazionale i coordinamenti tematici e i criteri per la loro composizione.
d) Al Presidente della Federazione sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione.
e) Il Presidente informa degli atti più rilevanti il Consiglio nazionale alla prima seduta utile.
f ) Il Presidente può delegare a singoli componenti del Comitato Esecutivo i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
g) In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice presidente.
Articolo 11 Il Comitato Esecutivo
A. Il Consiglio Nazionale elegge un Comitato Esecutivo composto da 8 componenti del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale elegge tra i componenti il Comitato Esecutivo, due vice presidenti, il segretario, il tesoriere.
B. Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione della segreteria tecnica della Federazione ed è responsabile della compilazione e della gestione dei libri sociali della Federazione.
C. Il Tesoriere è il responsabile finanziario della Federazione ed ha la responsabilità di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l’approvazione del Consiglio Nazionale.
D. Il Tesoriere è delegato con delibera del Consiglio Nazionale all’apertura di conti correnti bancari o postali e ad effettuare i pagamenti deliberati dal consiglio di presidenza.
Articolo 12 Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di verifica e controllo amministrativo, è eletto dal Consiglio nazionale, ha il compito di:
a) Esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
b) Controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
c) Presentare al consiglio nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.
d) Al Presidente della Federazione sono inoltre attribuiti tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione.
e) Il Presidente informa degli atti più rilevanti il Consiglio nazionale alla prima seduta utile.
f ) Il Presidente può delegare a singoli componenti del Comitato Esecutivo i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.
g) In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al Vice presidente.
Articolo 11 Il Comitato Esecutivo
A. Il Consiglio Nazionale elegge un Comitato Esecutivo composto da 8 componenti del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale elegge tra i componenti il Comitato Esecutivo, due vice presidenti, il segretario, il tesoriere.
B. Il Segretario collabora con il Presidente nella gestione della segreteria tecnica della Federazione ed è responsabile della compilazione e della gestione dei libri sociali della Federazione.
C. Il Tesoriere è il responsabile finanziario della Federazione ed ha la responsabilità di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l’approvazione del Consiglio Nazionale.
D. Il Tesoriere è delegato con delibera del Consiglio Nazionale all’apertura di conti correnti bancari o postali e ad effettuare i pagamenti deliberati dal consiglio di presidenza.
Articolo 12 Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di verifica e controllo amministrativo, è eletto dal Consiglio nazionale, ha il compito di:
a) Esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
b) Controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
c) Presentare al consiglio nazionale una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario.
d) Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra aderenti e non. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.
e) I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale e restano in carica per tre anni.
e) I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale e restano in carica per tre anni.
Articolo 13 il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; ha il compito di:
a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
b) emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
c) verificare la conformità degli statuti;
d) dirimere le controversie insorte tra aderenti e soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
e) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
f) L'iniziativa del collegio dei probiviri è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Probiviri deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.
g) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti e restano in carica per tre anni.
h) Il Collegio dei Probiviri, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi.
Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; ha il compito di:
a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
b) emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
c) verificare la conformità degli statuti;
d) dirimere le controversie insorte tra aderenti e soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
e) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
f) L'iniziativa del collegio dei probiviri è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Probiviri deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.
g) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti e restano in carica per tre anni.
h) Il Collegio dei Probiviri, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi.
Articolo 14 Il patrimonio
Il patrimonio della Federazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
A. eccedenze degli esercizi annuali;
B. erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
C. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, mobili o immobili;
Il patrimonio della Federazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
Esso è costituito da:
A. eccedenze degli esercizi annuali;
B. erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
C. partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, mobili o immobili;
Le fonti di finanziamento della Federazione sono:
1) le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
2) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
3) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
4) i contributi pubblici e privati;
5) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
4) i contributi pubblici e privati;
5) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.
Articolo 15 Esercizio Finanziario
1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Presidente Nazionale in collaborazione con il Comitato Esecutivo predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’anno successivo che presenterà al Consiglio Nazionale per l’approvazione entro il 31 dicembre.
2. Il Presidente Nazionale in collaborazione con il tesoriere ed il Comitato Esecutivo predispone entro il 28 Febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente che presenterà al Consiglio Nazionale per l’approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Il conto consuntivo dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi nonché la consistenza finanziaria.
4. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dovranno essere illustrati per conoscenza anche al Congresso ordinario.
2. Il Presidente Nazionale in collaborazione con il tesoriere ed il Comitato Esecutivo predispone entro il 28 Febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente che presenterà al Consiglio Nazionale per l’approvazione entro il 30 Aprile di ogni anno.
3. Il conto consuntivo dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi nonché la consistenza finanziaria.
4. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dovranno essere illustrati per conoscenza anche al Congresso ordinario.
Articolo 16 Modifica dello Statuto
Lo Statuto della Federazione può essere modificato con la maggioranza assoluta del Consiglio nazionale.
Articolo 17 Durata
La Federazione ha durata di anni trenta
Articolo 18 Regolamento di Attuazione
Entro un anno dall’approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, sentito il Congresso, provvederà ad approvare il Regolamento di Attuazione
Articolo 19 Rinvio alle norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
Lo Statuto della Federazione può essere modificato con la maggioranza assoluta del Consiglio nazionale.
Articolo 17 Durata
La Federazione ha durata di anni trenta
Articolo 18 Regolamento di Attuazione
Entro un anno dall’approvazione del presente Statuto il Consiglio Nazionale, sentito il Congresso, provvederà ad approvare il Regolamento di Attuazione
Articolo 19 Rinvio alle norme
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.
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Approvato all'unanimità da tutte le Associazioni presenti
Approvato all'unanimità da tutte le Associazioni presenti
il 17 - 18 maggio 2008, Mantova
2 commenti:
volevo solo esprimervi la mia solidarietà per tutto quello che è successo. in bocca al lupo. andrea
Complimenti per il vostro interessante blog. Anche sul mio stò trattando un post sulla cultura degli immigrati in Italia e in particolare del Bangladsh, vi invito a visitarlo e a lasciare un commento che sarà molto gradito. Buon pomeriggio da Tiziano
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